Il "perdono" Presidenziale. Una riflessione sul potere di grazia
Diario

Il "perdono" Presidenziale. Una riflessione sul potere di grazia

Il Presidente Trump nell'ultimo giorno della sua Presidenza ha emesso 73 provvedimenti di grazia individuali, un quinto di quanti ne emise Barak Obama nell'analoga circostanza nel 2017.

Il concetto di "grazia", ha origine nella teologia di numerose religioni, tanto di tipo monoteista che politeista, secondo le quali la grazia è una benevolenza che Dio mostra verso uno o più uomini, per propria libera determinazione.

Nei sistemi politici che hanno caratterizzato il mondo occidentale dal medioevo all'età contemporanea, la fonte del potere monarchico era divina (per grazia di dio) e conseguentemente il potere di grazia veniva trasferito all'istituto monarchico. Il Monarca era la fonte di tutti i poteri e la giustizia era amministrata in suo nome, quindi era perfettamente logico che ci fosse la possibilità, da parte dello stesso, di rivedere qualunque sentenza penale (anche definitiva), senza altro motivo all'infuori della benevolenza regia. (Treccani).
Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la concessione della grazia ha sostanzialmente mantenuto tale carattere anche dopo l'avvento della Monarchia costituzionale, essendo quello di dispensare dalle pene il segno massimo del potere, che attribuiva particolare autorità e prestigio alla figura del Monarca (Corte costituzionale sentenza Bompressi). I sistemi costituzionali contemporanei si basano sul principio illuminista della separazione dei poteri, e includono quasi tutti una collaborazione nel processo della grazia fra detentore del potere in sé, quasi sempre il capo dello stato, e responsabile della struttura giudiziaria. Tale collaborazione può assumere la forma dell'iniziativa ministeriale, o quella della semplice controfirma del decreto di grazia.

Vanno ricordate le struggenti pagine dedicate alla grazia dal più grande giurista vivente europeo (per me) Robert Badinter, nel libro sulla pena di morte, L'Abolition. Il potere di grazia del presidente francese, in forza delle norme all'epoca vigenti  e del carattere fortemente presidenziale della Quinta Repubblica, era quanto più vicino alla grazia monarchica si possa concepire, malgrado l'obbligo di controfirma del ministro e la partecipazione di numerosi magistrati all'istruzione delle domande di grazia. Con questi limiti formali "il potere di grazia era assoluto e sovrano, il Presidente della Repubblica ne rispondeva solo di fronte alla sua coscienza" (R. Badinter).

A rendere peculiare la versione americana dell'istituto della grazia, sta il fatto che pur non avendo alcun potere di iniziativa in merito, il ministro della giustizia USA ha uno speciale ufficio, Office of the Pardon Attorney, guidato da un procuratore permanente, incaricato di istruire le domande di grazia. La responsabilità per l'esercizio del potere di grazia conferito al Presidente dall'articolo II, sezione 2, della Costituzione fu inizialmente condivisa dal Segretario di Stato e dal Procuratore generale dal 1789 al 1853. Il procuratore generale aveva la responsabilità amministrativa per la revisione della domanda di grazia, (1853-70), sebbene il Dipartimento di Stato continuasse a emanare decreti di grazia fino a quando un ordine presidenziale del 6 giugno 1893, trasferì questa funzione al Dipartimento di giustizia. Le responsabilità del perdono furono delegate all'Ufficio del Clerk of pardons, istituito presso l'Ufficio del Procuratore Generale con atto del 3 marzo 1865. L'Office of the Clerk of Pardons divenne un componente del Dipartimento di Giustizia di nuova creazione, ai sensi della sua legge del 22 giugno 1870. Fu sostituito dall'Office of the Attorney in Charge of Pardons, istituito presso il Department of Justice con un atto del 3 marzo 1891, e rinominato Office of the Pardon Attorney nel 1894.

Nella prassi ormai consolidata, che tiene conto delle peculiarità della vita politica americana, le domande di grazia devono riguardare casi già decisi dal sistema giudiziario, e vengono inoltrate attraverso molteplici canali, anche informali, al Presidente ed ai suoi uffici. Le domande sono spesso presentate tramite avvocati che ricevono in modo trasparente una remunerazione, che può essere investita in attività legali (ad esempio benefiche) legate al presidente, senza per questo configurare una corruzione. L'elenco delle persone che hanno supportato una domanda di grazia è reso pubblico tanto dalla Casa Bianca che dal Dipartimento della Giustizia. La decisione è esclusivamente demandata al Presidente, lasciando una funzione puramente consultiva al parere del Pardon Attorney, che conduce un esame di tutte le domande di grazia, per verificare l'idoneità del beneficiario per la grazia. I criteri sono: la condotta del soggetto, il suo carattere e la reputazione post-condanna; la gravità e la relativa attualità del reato; l'accettazione di responsabilità, l'evidenza di rimorso da parte del richiedente. Sarà interessante verificare, in relazione ai perdoni concessi da Trump nella "undicesima ora", come sia stato possibile includere nella lista dei perdonati anche Steve Bannon, la cui condanna non è ancora definitiva. Oltre tutto il perdono rende inattendibile questo protagonista della vita politica americana in quanto potenziale testimone in particolare per l'inchiesta sui fatti di Washington del 6 gennaio 2021, quando Bannon secondo le fonti ufficiali, era presente alla Casa Bianca.

Va infine ricordato che nel sistema italiano il potere di grazia è attribuito in via esclusiva al Presidente della Repubblica, dall'art. 87 della Costituzione, e la controfirma ministeriale si configura come atto dovuto, di mera attestazione di provenienza dell'atto da parte del Capo dello Stato, oltre che di controllo della sua regolarità formale. Questa interpretazione, già prevalente nella dottrina, venne confermata dalla Corte Costituzionale (sentenza 2006/200) nel risolvere un caso di conflitto di attribuzioni, fra Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia. La Consulta definì in quelle sentenza prive di fondamento costituzionale le pretese del Guardasigilli  leghista Castelli di avere poteri sostanziali nel procedimento di grazia, e addirittura di essere «titolare esclusivo del potere di proposta».  Si trattava del caso della domanda di grazia a Ovidio Bompressi, condannato in via definitiva per l'omicidio del commissario Calabresi.

https://www.justice.gov/pardon
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-grants-clemency-012021/
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=200

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